Il 29 Aprile 2003 è entrato in vigore il D. L.gvo 66/2003 (G.U. 87/2003), di adeguamento alle regole comunitarie, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 aprile, che introduce diverse novità sull´organizzazione dell´orario di lavoro per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati.
La domenica rimane il giorno prescelto per il riposo settimanale salvo, naturalmente, eccezioni.
E' stato fissato in 40 ore settimanali l´orario normale di lavoro e in 48 ore il tempo massimo di lavoro compresi, naturalmente, gli straordinari.
Il nuovo provvedimento ha introdotto novità anche per quanto riguarda le ferie.
Sono infatti previste almeno 4 settimane di ferie l´anno e 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni di lavoro con la precisazione che "il periodo di ferie non goduto non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione di rapporto di lavoro".
Entro la fine di Giugno 2005 (trenta mesi dopo l’introduzione della Legge) scade il termine entro il quale, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i lavoratori dipendenti devono aver completato la fruizione delle ferie maturate alla data del 29 aprile 2003. Così è stabilito dall’art. 10 del decreto legislativo citato dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 213/2004.
Le ferie devono essere usufruite per due settimane nell’anno di maturazione e le altre due entro i diciotto mesi successivi.
Il lavoratore ha diritto di fruire delle due settimane in modo consecutivo.
E’ abolita la possibilità di sostituire la fruizione delle ferie con la corresponsione dell’indennità sostitutiva (così anche il Min.Lavoro circ.8/2004), eccezione fatta per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno e nel caso di termine del rapporto di lavoro.
E’ da tenere in giusto conto che non scattano sanzioni amministrative per la mancata fruizione delle ferie maturate entro il 29 aprile 2003 (e, si ritiene, anche di quelle maturate entro il 31 agosto 2004 – sole 24 Ore del 27.05.2005). Infatti il sistema sanzionatorio è stato introdotto dal Dlgs. 213/2004 che è entrato in vigore il 1° settembre 2004.
Da ultimo, ma non per ultimo, è da segnalare che secondo l’INPS le nuove disposizioni non modificano i principi fissati a partire dal 1999, secondo i quali il rispetto del criterio di competenza impone il versamento dei contributi previdenziali non oltre il termine entro il quale le ferie devono essere consumate.
Riepilogando
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Periodo |
Disciplina |
Sanzioni |
INPS |
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Ferie NON fruite fino al 29 aprile 2003 |
Monetizzazione della parte eccedente le tre settimane ( legge 157/81 di ratifica convenzione Oil 1970) |
Non previste |
Calcolo e versamento contributi previdenziali relativi al corrispettivo Ferie arretrate |
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Ferie NON fruite dal 30 aprile 2003 al 31 agosto 2004 |
Monetizzazione della parte eccedente le quattro settimane ( art. 10 DLgs 66/2003) |
Non previste |
Calcolo e versamento contributi previdenziali relativi al corrispettivo Ferie arretrate |
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Dal 1° settembre 2004 |
Monetizzazione della parte eccedente le quattro settimane ( art. 10 DLgs 66/2003- come modificato dal Dlgs 213/2004) |
Sanzione amministrativa da 130 a 780 €uro per ogni lavoratore e per ogni periodo. Non diffidabile. (art. 18-bis, c. 3 del Dlgs.66/2003 |
Calcolo e versamento contributi previdenziali relativi al corrispettivo Ferie arretrate |
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contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno |
Sempre monetizzabili (circ. Min.Lavoro 8/2005) |
Non previste |
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Concludendo
Il Datore di lavoro è tenuto al calcolo ed alla liquidazione delle ferie arretrate. Può, ovviamente, accordarsi con il dipendente e corrispondere la somma ratealmente, mentre deve calcolare e versare i relativi contributi previdenziali.
Esempio 1:
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periodo di maturazione |
N° ore maturate |
N° ore fruite |
N° ore Residue al 01.06.2005 |
N° ore Da liquidare
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Mese di calcolo e liquidazione |
Mese di versamento contributi Inps e ritenute Irpef |
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al 29.04. 2003 |
200 |
0 |
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30.04.03 –31.07.04 |
43,43 |
100 |
143,43 |
100 |
06/05 |
07/05 |
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01.08.04 –31.07.05 |
173 |
0 |
173 |
173 + 43,43 |
08/05 |
09/05 |
Le ferie arretrate al 29.04 2003 debbono essere fruite o indennizzate, quelle non fruite ma maturate nel periodo 30.04.2003 – 31.07.2004 possono essere cumulate con quelle maturate nel periodo successivo.
I contributi Inps relativi alle ferie non fruite, pari a 100 ore, debbono essere calcolati con il mese di 06/2005 e versati nel mese 07/2005